LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Definizione.
Per "valutazione dei rischi" si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
A chi compete.
La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro non delegabile e, anche nella scelta delle attrezzature e delle sostanze impiegate nonché nella sistemazione del luogo di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché i rischi connessi alle differenze di genere e all’età.
Il datore di lavoro deve eseguire la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se diverso dal datore di lavoro) e il medico competente, se nominato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.
Il contenuto della valutazione dei rischi.
Effettuata la valutazione il datore di lavoro deve redigere un documento a data certa (DVR) contenente:
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una relazione sulla valutazione dei rischi, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
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le misure di prevenzione e di protezione attuate;
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il programma per migliorare la sicurezza;
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l’organizzazione aziendale per la sicurezza, tenendo conto che gli incarichi devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
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i nomi di coloro che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
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l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Le misure di tutela dei lavoratori.
I principi generali che devono guidare il datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono:
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione;
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria) ove previsto;
l'informazione e la formazione per i lavoratori;
la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
IL DVR
La compilazione del DVR.
Seguendo lo schema del DVR, redatto per una farmacia priva di determinate criticità, deve essere scritto quanto segue.
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I dati identificativi della farmacia.
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La descrizione della farmacia (locali, attrezzature, personale dipendente, organigramma).
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L’esito della valutazione e il livello di accettabilità (trascurabile, basso, medio, alto) rilevato per ciascun rischio e per ciascuna mansione; la valutazione deve tener conto della gravità e della probabilità di un evento rischioso; nello schema di DVR sono previste le condizioni di rischio da esaminare.
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Gli interventi programmati. Stabilito il livello di accettabilità, si definisce il programma di miglioramento nel tempo. Nello schema di DVR è riportata una tabella con la indicazione della priorità riferita al livello di accettabilità:
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livello di accettabilità: trascurabile → priorità: nessun intervento;
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livello di accettabilità: basso → priorità: bassa, interventi e misure migliorative consigliate;
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livello di accettabilità: medio → priorità: media, interventi e misure da eseguire in tempi brevi;
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livello di accettabilità: alto → priorità: alta, interventi e misure da eseguire immediatamente.
Gli interventi possono consistere in misure tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuale (DPI), formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
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Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro e da coloro che hanno collaborato alla stesura e deve recare la data certa.
La rielaborazione del DVR.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle predette ipotesi il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni.
Custodia del DVR.
Il DVR deve essere custodito in farmacia.


